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Sez. L, Sentenza n. 628 del 30/01/1990 (Rv. 465063 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - INTERESSI MORATORI E MAGGIOR DANNO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465063-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE - INTERESSI MORATORI E MAGGIOR DANNO - DECORRENZA.*

Il credito concernente l'indennità premio di servizio, dovuta dall'INADEL agli ex dipendenti degli enti locali, si sottrae alla disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e non produce interessi corrispettivi prima dell'emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità e l'esigibilità), ma comporta l'Obbligo dell'ente debitore di corrispondere gli interessi moratori ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., con decorrenza - sia per gli interessi che per il risarcimento ed in applicazione della regola generale dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 - dallo scadere del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto dell'interessato (la quale coincide con il collocamento a riposo del medesimo), con la precisazione che il detto termine di centoventi giorni, limitatamente all'importo derivante dall'incidenza dell'indennità integrativa speciale, deve decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 7 luglio 1980 n. 299, non essendo anteriormente ipotizzabile una mora dell'ente. (V 2826/89, mass n 463072; (V 1680/88, mass n 457702).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)