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Sez. L, Sentenza n. 2826 del 12/06/1989 (Rv. 463072 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI PRIMA DEL MANDATO DI PAGAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - INTERESSI MORATORI EX ART. 1224 COD. CIV. - DECORRENZA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - AMMISSIBILITÀ - DISPOSIZIONI EX ART. 23 DEL D.L. N. 359 DEL 1987 - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463072-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI PRIMA DEL MANDATO DI PAGAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - INTERESSI MORATORI EX ART. 1224 COD. CIV. - DECORRENZA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - AMMISSIBILITÀ - DISPOSIZIONI EX ART. 23 DEL D.L. N. 359 DEL 1987 - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il credito concernente l'indennità premio di servizio, dovuta dall'i.N.A.D.e.L. agli ex dipendenti di enti locali, si sottrae alla disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e non produce interessi corrispettivi prima dell'emissione del mandato di pagamento (che ne segna la liquidità e l'esigibilità), ma comporta l'Obbligo dell'ente debitore di corrispondere gli interessi moratori ai sensi del primo comma dell'art. 1224 cod. civ. (salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo) con decorrenza, in applicazione della regola generale dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, dal centoventunesimo giorno dalla maturazione del diritto dello interessato, la quale coincide con il collocamento a riposo del medesimo, restando irrilevante, ove non si tratti di credito determinato dalla maggiore incidenza dell'indennità integrativa speciale, la disposizione del quarto comma dell'art. 23 del d.l. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 440, che esclude la rivalutazione monetaria e gli interessi nel caso di riliquidazione dell'indennità premio di servizio per effetto della maggiore computabilità dell'indennità integrativa speciale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 299 del 1980. (Conf 1680/88, mass n 457702).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)