Sez. L, Sentenza n. 7299 del 17/07/1990 (Rv. 468250 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE ERMENEUTICHE EX ARTT. 1367, PRIMO COMMA, E 1363 COD. CIV. - ESTREMI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE DEL TERMINE TRASFERIMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE ERMENEUTICHE EX ARTT. 1367, PRIMO COMMA, E 1363 COD. CIV. - ESTREMI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD INTERPRETAZIONE DEL TERMINE TRASFERIMENTO.*
Nell'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, il giudice del merito incorre in violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362, primo comma, e 1363 cod. civ. ove non tenga conto, rispettivamente, del significato letterale di un termine e dell'esistenza di clausole che, secondo tale significato, appaiano connesse a quella direttamente da interpretare, configurandosi invece il vizio di motivazione ove, egli pur tenendo presenti tali termini o clausole, abbia tuttavia, senza indicare le ragioni della propria scelta, attribuito ai primi un significato diverso da quello letterale (o uno tra i diversi significati possibili) o negato la Rilevanza delle seconde. (nella specie, la S.C. ha censurato per difetto di motivazione l'interpretazione dell'impugnata sentenza, la quale - in relazione alla previsione dell'art. 24 del C.C.n.L. 25 gennaio 1983 circa la deroga al normale sistema di copertura dei posti vacanti per concorso interno o per titoli - aveva inteso il trasferimento, considerato dalla terza dichiarazione a verbale annessa all'art. 14 dello stesso contratto, come mutamento rispetto non alla precedente Sede di lavoro ma al luogo di origine del lavoratore e di residenza del suo nucleo familiare). (V 2457/90, mass n 466166).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 25/06/1983 num. 14, Contr. Coll. 25/06/1983 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)