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Sez. 3, Sentenza n. 2146 del 31/01/2006 (Rv. 588711 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Domande ed eccezioni respinte o ritenute assorbite o comunque non esaminate - Proposizione di appello incidentale sul punto - Necessità - Esclusione - Mera riproposizione - Sufficienza - Formale proposizione di appello incidentale - Inammissibilità dello stesso - Onere del giudice di esame delle questioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588711-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Non occorre che la parte proponga appello incidentale per ottenere dal giudice di secondo grado l'esame di questioni che quello di primo grado non ha esaminato perché le ha ritenute assorbite, essendo a questo fine sufficiente che la parte riproponga le questioni in qualsiasi modo nel corso del giudizio di secondo grado per evitare che si presumano abbandonate. Qualora la parte riproponga tali questioni con appello incidentale e tale appello venga dichiarato inammissibile, il giudice non è esonerato dal loro esame in funzione della decisione sull'appello principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)