Sez. L, Sentenza n. 14673 del 23/06/2009 (Rv. 608866 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado - Parte vittoriosa - Onere di impugnazione - Esclusione per difetto di interesse - Onere di riproposizione, nell'atto di costituzione in secondo grado, delle domande e questioni non accolte dal primo grado - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
La disposizione dell'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non espressamente riproposte in appello, è dettata per la parte vittoriosa, la quale, non onerata dall'impugnazione per difetto di interesse, deve tuttavia riproporre specificamente nell'atto di costituzione in secondo grado, oltreché le domande, le questioni non accolte dal primo grado, tra cui i fatti che per il loro rilievo giuridico siano serviti a contrastare l'altrui pretesa, come quelli giustificativi del licenziamento impugnato dal lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)