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Sez. 1, Sentenza n. 903 del 23/02/1978 (Rv. 390240 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - ACCERTAMENTO - INDAGINE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI - CONTROLLO DELL'OSSERVANZA DELLE NORME DA PARTE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - RIESAME DELLE PROVE DOCUMENTALI GIA VALUTATE - DIVIETO - GIUDIZIO ESPRESSO AL RIGUARDO DAL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - INCENSURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390240-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - ACCERTAMENTO - INDAGINE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI - CONTROLLO DELL'OSSERVANZA DELLE NORME DA PARTE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - RIESAME DELLE PROVE DOCUMENTALI GIA VALUTATE - DIVIETO - GIUDIZIO ESPRESSO AL RIGUARDO DAL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - INCENSURABILITA - CONDIZIONI.*

In ordine all'accertamento della Competenza giurisdizionale del giudice straniero, a norma dell'art 797, n 1, cod proc civ, la Corte di Cassazione non ha gli stessi poteri di indagine sui presupposti di fatto della giurisdizione o della Competenza che le sono, invece, riconosciuti dall'ordinamento in relazione alla Determinazione della giurisdizione e della Competenza degli organi giurisdizionali interni, ma deve limitarsi a controllare se il giudice della delibazione abbia osservato le norme relative a quel giudizio, con la conseguenza che le e inibito il riesame delle prove documentali prodotte davanti a quel giudice, non solo per procedere ad una nuova e autonoma valutazione di esse, ma anche per stabilire se egli le abbia esattamente valutate ed apprezzate: tuttavia, il giudizio espresso al riguardo dal medesimo giudice non puo sottrarsi al Sindacato di legittimita, qualora egli, nello accertamento di tali presupposti, sia incorso nella violazione o nella falsa applicazione di norme o principi di diritto, sia che essi appartengano all'ordinamento interno italiano, sia che appartengano ad un ordinamento straniero, dal momento che anche questi hanno pur sempre valore di norme e principi giuridici, e non di semplici elementi di fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)