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Sez. L, Sentenza n. 14196 del 12/07/2016 (Rv. 640476 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO | Pubblico impiego privatizzato - Trasferimento del dirigente sindacale - Disciplina generale - Nozione di "sede" ed "unità operativa" - Significato desumibile dall'ordinamento di settore - Personale degli enti locali - "Sede" in ambito comunale - Portata - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640476-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO

Nel pubblico impiego privatizzato, la normativa sulle prerogative sindacali di cui all'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 (per tutte le P.A., inclusi gli Enti locali) rinvia ai concetti generali di unità operativa e sede, che, in mancanza di una definizione espressa, vanno intesi nel significato desumibile dalle prescrizioni rinvenibili nel rispettivo ordinamento, dovendosi far riferimento, quanto alla tutela dei dirigenti sindacali degli enti locali, al d.P.R. n. 333 del 1990 (abrogato dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012) che condizionava al previo nulla osta del sindacato di appartenenza il trasferimento del dirigente sindacale in un'unità produttiva "ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale", sicché, ove il livello territoriale di riferimento sia quello comunale, la locuzione "ubicazione in sede diversa" identifica la diversa circoscrizione e, dunque, la tutela opera in caso di trasferimento del dirigente sindacale da una circoscrizione ad un'altra.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Contr. Coll. 07/08/1998 art. 18 com. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)