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Sez. U, Sentenza n. 2359 del 09/02/2015 (Rv. 634258 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO | Trasferimento di dirigenti sindacali - Art. 6 dell'accordo nazionale quadro di amministrazione per il personale del corpo di polizia penitenziaria - Interpretazione e portata.
Stato
decisa il 2015-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634258-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO

L'art. 6 dell'accordo nazionale quadro di amministrazione per il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria del 24 marzo 2004, nel prevedere che, nell'ambito della stessa sede di servizio - da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione -, il trasferimento dei dirigenti sindacali in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza, va interpretato nel senso che il predetto nulla osta è richiesto anche ove il trasferimento in questione avvenga nell'ambito della medesima località sede di servizio, non essendo contemplata la necessità del previo nulla osta soltanto nelle ipotesi di trasferimenti presso strutture diverse site nel medesimo ambito territoriale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., DPR 31/07/1995 num. 395 art. 32 com. 1, DPR 16/03/1999 num. 254 art. 34 com. 1, Contr. Coll. 24/03/2004 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)