Sez. L, Sentenza n. 8457 del 13/04/2011 (Rv. 616578 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporti tra medici convenzionati esterni e unità sanitarie locali - Natura - Vincolo della subordinazione - Esclusione - Conseguenze - Direttiva comunitaria n. 77/187 - Inapplicabilità - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, nè potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che in tali rapporti non sono riscontrabili gli indici normativi della subordinazione, ma quelli del rapporto di lavoro autonomo "parasubordinato", che rendono irriferibile la prestazione d'opera alla nozione comunitaria di lavoratore ed inapplicabile la direttiva CEE del Consiglio n. 77/187 del 14 febbraio 1977 con riferimento alla riorganizzazione di strutture della P.A. o al trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni, che non costituisce trasferimento ai sensi della direttiva medesima (cfr. C. giust. 26 settembre 2000 in causa C-175/99).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)