Sez. L, Sentenza n. 23641 del 21/08/2025 (Rv. 676152-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporti tra medici convenzionati esterni ed enti sanitari - Natura - Vincolo della subordinazione - Esclusione - Conseguenze - Diritto al congedo straordinario ex artt. 4, comma 2, l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 - Esclusione - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie ha natura privatistica di lavoro autonomo-professionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esula dall'ambito del pubblico impiego, con la conseguenza inapplicabilità allo stesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelle disciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001), sicché è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 cit., laddove ha come destinatari i soli lavoratori dipendenti, poiché l'ontologica diversità tra lavoro subordinato e parasubordinato giustifica un differente grado di tutela, che non dà luogo ad una forma di discriminazione o ad un contrasto con la dir. UE 2000/78 del 27 novembre 2000.
Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5 CORTE COST., Legge 08/03/2000 num. 53 art. 4 com. 2, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Costituzione art. 35, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)