Sez. 3, Sentenza n. 7690 del 24/04/1995 Ud. (dep. 11/07/1995) Rv. 202522 - 01
Sanità pubblica - In genere | Smaltimento dei rifiuti - Obbligo di munirsi dell'autorizzazione della P.A. competente - Conferimento di tale incarico ad associazioni private - Possibilità - Obbligo di controllo dell'effettivo adempimento - Sussistenza - Fattispecie.
Sanità pubblica - In genere
Per il principio comunitario "chi inquina paga" dell'Atto Unico Europeo, recepito nel nostro ordinamento giuridico, l'operatore economico ha una diretta responsabilità di internizzare i costi dello smaltimento dei rifiuti speciali o tossici e nocivi da lui prodotti; nella logica di tale principio la responsabilità per colpa dell'imprenditore va riferita non ad una disposizione meramente soggettiva, ma alla concreta coscienza e volontà di predisporre tutte le misure necessarie per un corretto smaltimento dei rifiuti. La prima misura attiene al controllo preventivo della P.A. competente che si esprime con un atto formale di autorizzazione ed è compito diretto e personale del titolare dell'impresa o del rappresentante legale provvedere perché sia adempiuta. Non è esclusa la possibilità di un conferimento dell'incarico ad Associazioni private, ma rimane l'obbligo del controllo dell'effettivo adempimento, in quanto l'esercizio di qualsiasi fase di smaltimento è inconcepibile in concreto senza l'effettiva autorizzazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato sosteneva che mancava la colpa, in quanto era stato affidato l'incarico di provvedere all'autorizzazione ad un'associazione di Categoria Artigiani).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)