Sez. 3, Sentenza n. 24723 del 15/05/2007 Ud. (dep. 22/06/2007) Rv. 236886 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Esercizio di attività di recupero - Carattere personale dell'autorizzazione - Delega dell'esercizio dell'attività a terzi non autorizzati - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, la natura personale dell'autorizzazione all'esercizio di una delle tipiche attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) non consente al titolare dell'autorizzazione di delegare l'esercizio dell'attività a terzi che ne siano privi. (Fattispecie nella quale il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ne aveva delegato lo svolgimento a terzi non autorizzati che si avvalevano di materiali ed attrezzature di proprietà del titolare dell'autorizzazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)