Sez. 1, Ordinanza n. 603 del 09/03/1977 Cc. (dep. 06/04/1977) Rv. 135607 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - GIUDIZIO RELATIVO - ELEMENTI DECISIVI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - GIUDIZIO RELATIVO - ELEMENTI DECISIVI.*
In base ai criteri desumibili dagli artt 1 e 3 della legge n 1423 del 1956, il giudizio di pericolosita, di carattere evidentemente indiziario, deve tener conto della condotta del soggetto precedente e successiva alla diffida, anche in relazione ad elementi penalmente irrilevanti come le assoluzioni; in particolare costituisce elemento decisivo, ai fini del giudizio di cui sopra, l'associazione o la relazione con altri soggetti diffidati come socialmente pericolosi, specie quando i rapporti abbiano natura economica e siano costanti nel tempo.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)