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Sez. L, Sentenza n. 12524 del 28/05/2009 (Rv. 608440 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenza medica - Conferimento dell'incarico di dirigente medico di secondo livello - Parere di idoneità espresso da apposita commissione di esperti - Condizioni - Espletamento di un colloquio con il candidato - Valutazione del "curriculum" professionale - Posizioni organizzative svolte in via di fatto - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Certificazione relativa alle prestazioni svolte dall'intera struttura e non specifiche del candidato - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608440-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di dirigenza medica, il parere di idoneità espresso dall'apposita commissione di esperti prevista dall'art. 15-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in funzione del conferimento dell'incarico di dirigente medico di secondo livello da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), postula, per ciascun aspirante, oltre allo svolgimento di un colloquio, una valutazione del "curriculum" professionale, la quale, avuto riguardo al parametro della "posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione" previsto dall'art. 8, comma 3, lett. b), del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ricomprende esclusivamente gli incarichi e le attività formalmente attribuite e non anche le posizioni possedute o svolte in via di fatto, non potendo queste ultime essere oggetto di una certificazione accettabile per la commissione, sprovvista, per tale tipo di accertamento, di idonei poteri istruttori, dovendosi, per contro, ritenere ammissibile - in riferimento al parametro previsto dall'art. 8, comma 3, lett. c), del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 - la produzione di una certificazione relativa alle prestazioni erogate dall'intera struttura presso cui opera il candidato ancorché non specificamente riferite allo stesso ove sia desumibile, in relazione agli altri elementi allegati con il "curriculum", la tipologia quantitativa (anche se non la specifica quantità) delle prestazioni effettuate dall'aspirante, tanto più che tale dato costituisce, ai fini del giudizio di idoneità, solo uno dei molteplici elementi valutabili dalla commissione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., DPR 10/12/1997 num. 484 art. 8 com. 3 lett. B, DPR 10/12/1997 num. 484 art. 8 com. 3 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)