Sez. L - , Sentenza n. 2511 del 31/01/2017 (Rv. 643068 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenza medica - Incarico di dirigente di struttura complessa - Requisiti ex d.P.R. n. 484 del 1997 - Rapporto dirigenziale con il SSN - Necessità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
La previsione dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 484 del 1997, secondo cui l’incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato a medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, e che abbiano conseguito l’attestato di formazione manageriale previsto per l’area della sanità pubblica, non richiede la persistenza del rapporto di lavoro dirigenziale al momento dell’incarico, ma l’aver ricoperto tale qualifica per un tempo significativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., DPR 10/12/1997 num. 484 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)