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Sez. 1, Sentenza n. 19199 del 11/09/2014 (Rv. 632487 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Sopravvenuto fallimento del cedente - Cessione ancora non notificata al debitore ceduto o da lui accettata alla relativa data - Pagamento al curatore del fallimento - Necessità.
Stato
decisa il 2014-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632487-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sicché, in mancanza, il debitore ceduto, ancorché fosse a conoscenza dell'avvenuta cessione, è tenuto ad eseguire il pagamento al curatore del fallimento e non al cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2914 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)