Sez. 1 - , Ordinanza n. 16566 del 22/06/2018 (Rv. 649537 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Sopravvenuto fallimento del cedente - Notifica della cessione al debitore - Accettazione - Data certa anteriore al fallimento - Necessità - Pagamento spontaneo da parte del debitore - Sussistenza
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state da lui accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. La certezza della data può desumersi anche dall'avvenuto pagamento spontaneo, da parte del medesimo debitore, nelle mani del cessionario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)