Sez. 5, Sentenza n. 12867 del 22/10/2001 (Rv. 549781 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Motivazione - Obbligo - Osservanza - Enunciazioni necessarie e sufficienti - Individuazione - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO
In tema di INVIM decennale, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, è necessario e sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva rigettato la impugnazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, rilevando che, pur avendo riconosciuto il ricorrente che l'accertamento era stato effettuato sulla base di una stima dell'UTE, attestata sulle quotazioni minime relative ad immobili similari, erroneamente la decisione impugnata aveva assunto che, per contestare la valutazione effettuata dall'ufficio del registro, l'ente ricorrente avrebbe dovuto contestare le tariffe di estimo attribuite ai beni in questione, senza considerare che la valutazione degli immobili medesimi era avvenuta sulla base del valore venale e non della rendita catastale.)
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)