Sez. L, Sentenza n. 12555 del 15/12/1998 (Rv. 521634 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Previsioni del contratto collettivo in ordine a qualifiche e mansioni - Interpretazione demandata al giudice del merito - Obbligo di motivazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE
In materia di legittimità dell'attribuzione al lavoratore di una categoria o di una qualifica prevista dal contratto collettivo, è compito del giudice di ricostruire la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., ossia di motivare la sentenza di merito: a) dando conto del testo del contratto, nelle parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi collettivi aziendali) ; b) ponendo in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengono all'una ma non all'altra categoria; c) descrivendo le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)