Sez. U, Sentenza n. 7344 del 13/12/1983 (Rv. 431937 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DELL'OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA A SUCCESSIVA ESPROPRIAZIONE - ATTI DELLA P.A. VOLTI AL CONSEGUIMENTO DEL RILASCIO DELL'IMMOBILE - NATURA - AZIONE DEL PRIVATO DINANZI ALL'AGO NELLE FORME DELL'OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI O DELL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OPERATO DELLA P.A. - INAMMISSIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DELL'OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA A SUCCESSIVA ESPROPRIAZIONE - ATTI DELLA P.A. VOLTI AL CONSEGUIMENTO DEL RILASCIO DELL'IMMOBILE - NATURA - AZIONE DEL PRIVATO DINANZI ALL'AGO NELLE FORME DELL'OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI O DELL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OPERATO DELLA P.A. - INAMMISSIBILITÀ.*
Gli Atti dell'amministrazione, rivolti a conseguire il rilascio di immobile privato, in attuazione di provvedimento autorizzativo dell'occupazione d'urgenza preordinata a successiva espropriazione, non sono riconducibili nell'ambito del procedimento esecutivo disciplinato dal codice di rito, né comunque possono configurare un ricorso dell'amministrazione medesima a strumenti di tutela di natura civilistica, ma integrano esecuzione di natura amministrativa, ed in via di autotutela, di un provvedimento di tipo ablativo. A fronte di tali Atti, pertanto, deve escludersi che il proprietario di detto fondo possa adire il giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione od agli Atti esecutivi, nemmeno per ottenere in via cautelare una sospensione della esecuzione, stante la carenza di giurisdizione del giudice ordinario rispetto ad Atti di esecuzione amministrativa, che costituiscono Esercizio di funzione amministrativa in senso proprio, e deve parimenti escludersi che possa adire il medesimo giudice con Azione di accertamento negativo della legittimità dell'operato dell'amministrazione, denunciando vizi che non si traducano in una contestazione in radice dei poteri autoritativi dell'amministrazione stessa, ma si limitino ad una censura delle modalità procedimentali dell'Esercizio di detti poteri, e, quindi, si ricolleghino a posizioni di mero interesse legittimo, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo. (V 2008/69, mass n 341237; (V 213/67, mass n 325967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)