Sez. U, Sentenza n. 820 del 24/01/1995 (Rv. 489906 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ordinanza sindacale di chiusura di un esercizio commerciale aperto senza la prescritta autorizzazione - Attuazione in modo coattivo in via di autotutela - Tutela del privato nella fase dell'esecuzione - Spettanza al giudice amministrativo - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'ordinanza con cui il sindaco, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 giugno 1971 n. 426, ordina la chiusura di un esercizio commerciale per l'apertura del quale il titolare non abbia in precedenza ottenuto l'autorizzazione prescritta dall'art. 24, è un provvedimento amministrativo, conclusivo di un procedimento sanzionatorio, che può essere attuato in modo coattivo, in via di autotutela, solo dalla stessa autorità che lo ha emanato, anche se l'ordinanza stessa, a norma dell'art. unico della legge 30 luglio 1974 n. 324 (di modifica testuale dell'art. 39 cit.), oltre ad essere dichiarata "immediatamente eseguibile", "è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista all'art. 475 del codice di procedura civile", dato che tali specificazioni normative hanno la limitata funzione di rendere possibile al sindaco la richiesta di intervento di ufficiali giudiziari e della forza pubblica, senza privare il Comune del potere di autotutela o attribuirgli la facoltà di far luogo all'esecuzione forzata in forma specifica. Conseguentemente la tutela del privato rispetto agli atti posti in essere dall'autorità amministrativa ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza è soggetta alla stessa disciplina applicabile rispetto al provvedimento posto in esecuzione, ed è attribuita quindi al giudice amministrativo, nel quadro della giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 32 della legge n. 426 del 1971. È esclusa, invece, la proponibilità davanti al giudice ordinario della opposizione all'esecuzione e di quella agli atti esecutivi. (Nella specie il privato aveva proposto, davanti al pretore, opposizione agli atti esecutivi rispetto ad ordinanza sindacale di chiusura dell'esercizio commerciale, lamentando l'omessa apposizione della formula esecutiva e, poi, l'apposizione della stessa, da parte del sindaco e non del cancelliere).
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 32, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 24 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 39 CORTE COST., Legge 30/07/1974 num. 324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)