Sez. U, Ordinanza n. 28539 del 02/12/2008 (Rv. 606019 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio - Relativa controversia - Posizione del privato - Distinzione - Criteri - Domanda con la quale si contesti il potere dell'ente di imporre un determinato corrispettivo - Natura di interesse legittimo della posizione del privato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie in tema di trasferimento sul fruitore del servizio di somministrazione del gas del costo dell'assicurazione di responsabilità civile che il fornitore del servizio è obbligato a stipulare.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, qualora il consumatore finale contesti che il corrispettivo richiestogli sia stato correttamente calcolato, in relazione ai consumi effettuati ed alle tariffe vigenti, fa valere una posizione di diritto soggettivo; mentre, quando contesti l'esistenza stessa, in capo all'ente erogatore del servizio, del potere di imporre una determinata prestazione pecuniaria, fa valere una posizione di interesse legittimo. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con la quale il fruitore del servizio di distribuzione del gas naturale contesti il potere dell'ente erogatore di addebitargli una frazione (nella specie, 40 centesimi di euro) del costo dell'assicurazione della responsabilità civile, che l'ente erogatore stesso, in adempimento della delibera n. 152 del 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, (adottata in forza dell'art. 2 comma 12, legge n. 481 del 1995), è tenuto a stipulare con diritto di rivalsa verso i fruitori del servizio.
Riferimenti normativi: Legge 14/11/1995 num. 481 art. 2 com. 12, Legge 14/11/1995 num. 481 art. 2 com. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)