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Sez. U, Sentenza n. 25520 del 30/11/2006 (Rv. 593376 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio - Posizione del privato - Provvedimento generale di determinazione della tariffa - Interesse legittimo - Inesistenza del potere dell'ente di pretendere un determinato ammontare - Diritto soggettivo del privato - Controversie relative - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie in tema di rimborso delle somme corrisposte ad un Comune a titolo di contributo per il finanziamento di un fondo per il finanziamento dei controlli degli impianti termici.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593376-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso della somma corrisposta ad un Comune quale contributo alla costituzione di un fondo per il finanziamento dei controlli degli impianti termici previsti dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sul presupposto dell'asserita abrogazione di tale disposizione ad opera dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e quindi dell'inefficacia della delibera comunale che aveva imposto il predetto onere, della quale l'attore aveva chiesto la disapplicazione, in quanto adottata in carenza di potere).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 31, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)