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Sez. 6, Sentenza n. 1900 del 15/05/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204805 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Con rinvio - In genere | Giudice del rinvio - Obbligo di uniformarsi all'interpretazione - Sussistenza - Norme entrate in vigore dopo la sentenza - Valutazione sull'applicabilità.
Stato
decisa il 1996-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204805-01

Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Con rinvio - In genere

L'obbligo, imposto al giudice di rinvio dall'art. 623 lett. a) cod. proc. pen., di uniformarsi alla sentenza di annullamento, riguarda solo l'interpretazione delle disposizioni normative che hanno formato oggetto della decisione del giudice di legittimità e non anche le norme entrate in vigore successivamente a detta decisione, rispetto alle quali può soltanto porsi il problema della loro immediata applicabilità o meno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)