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Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 08/05/2003 Ud. (dep. 21/01/2004) Rv. 227797 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della cassazione - Limiti - Jus superveniens - Operatività del detto obbligo - Esclusione - Fattispecie in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227797-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il giudice di rinvio non è tenuto ad uniformarsi al principio di Diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, abrogata espressamente o anche implicitamente, per effetto di una nuova legge che abbia disciplinato diversamente la materia. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato la sopravvenuta legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, che, nel dettare una disciplina transitoria per i processi in corso, ai fini della graduale applicazione dei principi del giusto processo, ha modificato, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen., la precedente normativa in base alla quale la stessa Corte di Cassazione aveva fissato il principio di diritto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 n. 0, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 3 n. 0 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)