Sez. 1, Sentenza n. 2220 del 03/11/1982 Cc. (dep. 25/11/1982) Rv. 156379 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI CONNESSI CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE I - IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESCLUSIONE - DENUNCIA DI CONFLITTI DA PARTE DEL GIUDICE CUI SIANO STATI TRASMESSI GLI ATTI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI CONNESSI CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE I - IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESCLUSIONE - DENUNCIA DI CONFLITTI DA PARTE DEL GIUDICE CUI SIANO STATI TRASMESSI GLI ATTI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento di separazione dei procedimenti connessi adottato dal giudice istruttore con la conseguente trasmissione degli Atti all'autorità giudiziaria territorialmente competente, ha natura discrezionale ed è sottratto a qualsiasi impugnazione. Pertanto, il giudice competente per territorio, investito della cognizione del procedimento, non è legittimato a sollevare conflitto sul presupposto della esistenza di un vincolo di connessione tra il procedimento stesso e quello dal quale sia stato stralciato dall'altro giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)