Sez. 1, Sentenza n. 1055 del 16/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169313 - 01
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA CON VALORE - OBBLIGATORIO - DEROGABILITÀ SOLO IN CASO DI ECCEZIONI POSTE DALLA LEGGE O DI CONNESSIONE MERAMENTE SOGGETTIVA O DI LEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE DI SEPARAZIONE DI CUI ALL'ART. 46, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - POTERE DI SEPARAZIONE VINCOLATO ALLA DUPLICE E CONCORRENTE CONDIZIONE DELLA NECESSITÀ DELLA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA PER TALUNO DEI REATI CONNESSI E DELLA SUSSISTENZA DI PARTICOLARI MOTIVI CHE IMPONGONO LA CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA PER ALTRI REATI - RICHIAMO DEL TUTTO GENERICO ED ASTRATTO AL DIVERSO PERIODO DI PRESCRIZIONE DEI REATI CONNESSI - LEGITTIMITÀ DELLA SEPARAZIONE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA CON VALORE - OBBLIGATORIO - DEROGABILITÀ SOLO IN CASO DI ECCEZIONI POSTE DALLA LEGGE O DI CONNESSIONE MERAMENTE SOGGETTIVA O DI LEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE DI SEPARAZIONE DI CUI ALL'ART. 46, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - POTERE DI SEPARAZIONE VINCOLATO ALLA DUPLICE E CONCORRENTE CONDIZIONE DELLA NECESSITÀ DELLA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA PER TALUNO DEI REATI CONNESSI E DELLA SUSSISTENZA DI PARTICOLARI MOTIVI CHE IMPONGONO LA CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA PER ALTRI REATI - RICHIAMO DEL TUTTO GENERICO ED ASTRATTO AL DIVERSO PERIODO DI PRESCRIZIONE DEI REATI CONNESSI - LEGITTIMITÀ DELLA SEPARAZIONE - ESCLUSIONE.*
La connessione fra reati rappresenta titolo per l'attribuzione della Competenza con valore obbligatorio e non discrezionale, in quanto incide sulla Determinazione del giudice naturale. Al relativo criterio dunque può derogarsi, oltre che nei casi di eccezioni poste dalla legge, nelle sole ipotesi di connessione meramente soggettiva o di legittimo Esercizio del potere di separazione ex art. 46, secondo comma, cod. proc. pen.. quest'ultimo potere, in quanto attribuito in deroga al principio del giudice naturale, non è discrezionale, ma è strettamente vincolato, dovendosi correlare alla duplice e concorrente condizione, da apprezzare in concreto e non in astratto, della necessità di prosecuzione dell'istruttoria per taluni dei reati connessi e di particolari motivi che impongono invece la chiusura dell'istruttoria stessa per gli altri reati. Una siffatta condizione non può ritenersi soddisfatta da un richiamo del tutto generico ed astratto, al diverso periodo di prescrizione dei reati connessi, soprattutto se formulato nel quadro di un procedimento in fase iniziale per tutti i reati i quali peraltro, per il collegamento delle condotte incriminate, appaiono suscettibili di accertamenti istruttori unitari, in quanto i reati riguardati dall'art. 46 cod. proc. pen. sono per presupposto e per espressa definizione normativa di diversa gravità e perciò molto spesso hanno periodo differenziato di prescrizione. (V mass n 156379; (V mass n 152458; (V mass n 143800).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 46 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)