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Sez. 1, Sentenza n. 5955 del 11/11/1982 (Rv. 423705 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - STATUIZIONE SULLA COMPETENZA E PER LE SPESE GIUDIZIALI - RISPETTIVA IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO E CON RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE CON UN UNICO RICORSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423705-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - STATUIZIONE SULLA COMPETENZA E PER LE SPESE GIUDIZIALI - RISPETTIVA IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO E CON RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE CON UN UNICO RICORSO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La sentenza d'appello che pronunci esclusivamente sulla Competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con regolamento (necessario) di Competenza per la decisione su tale punto e con distinto ricorso ordinario per Cassazione per quanto concerne la pronuncia sulle spese. È ammissibile, tuttavia, un unico ricorso che investa entrambe le statuizioni, purché vengano osservati i rispettivi requisiti di Forma e di sostanza e, in particolare, il termine previsto dall'art. 47 cod. proc. civ. per la notificazione dell'istanza di regolamento. (Conf 1711/82, mass n 419547; (Conf 3175/75, mass n 377278).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)