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Sez. 3, Sentenza n. 3175 del 06/10/1975 (Rv. 377278 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - STATUIZIONE SULLA COMPETENZA E PER LE SPESE GIUDIZIALI - RISPETTIVA IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO E CON RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA - PROPOSIZIONE CON UNICO RICORSO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377278-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - STATUIZIONE SULLA COMPETENZA E PER LE SPESE GIUDIZIALI - RISPETTIVA IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO E CON RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA - PROPOSIZIONE CON UNICO RICORSO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La sentenza di appello che pronunci esclusivamente sulla Competenza e sulle spese processuali puo essere impugnata con regolamento (necessario) di Competenza, per la statuizione relativa a tale materia, e con distinto ricorso ordinario per Cassazione, per la parte concernente le spese; nulla osta, peraltro, ove vengano osservati i rispettivi requisiti di Forma e di sostanza e, in particolare, il termine di cui all'art 47 secondo comma cod proc civ per la notifica dell'istanza di regolamento, a che entrambi i predetti autonomi mezzi di impugnazione siano proposti con unico ricorso, da considerarsi convertito, in ordine alla censura riguardante la Competenza, in istanza di regolamento. (V 4192/74, mass n 372856; 3072/74, mass n 371532).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)