Sez. 6 - , Sentenza n. 54452 del 06/11/2018 Cc. (dep. 05/12/2018) Rv. 274752 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia - Condizioni - Desumibilità dagli atti - Conoscenza o conoscibilità - Differenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di "desumibilità dagli atti" non è integrata dalla mera "conoscenza o conoscibilità" dei fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo invece la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare fin dal momento in cui è stata adottata la prima. (Fattispecie in cui la seconda misura cautelare era stata adottata sulla base delle dichiarazioni di un collaborate, già sentito all'epoca dell'adozione della prima misura cautelare, che solo in occasione di una successiva escussione aveva completato il riconoscimento dell'indagato attinto dalla misura cautelare di cui si chiedeva la retrodatazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)