Sez. 5, Sentenza n. 47090 del 20/11/2007 Cc. (dep. 19/12/2007) Rv. 238887 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia - Condizioni - Presupposto della desumibilità dagli atti - Nozione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di desumibilità dagli atti di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non coincide con la disponibilità degli atti stessi - che costituisce mero dato di fatto -, ma consiste, viceversa, in un giudizio sulla possibilità che l'autorità giudiziaria, in possesso di determinati elementi, sia in grado di dedurre da essi date conclusioni. Pertanto, ai fini dell'accertamento del presupposto della desumibilità dagli atti rileva, non già l'apprezzamento del pubblico ministero, bensì quello dell'organo dell'impugnazione (nella specie il Tribunale della libertà), il quale valuta, a tal fine, la ragionevole tempestività con la quale il pubblico ministero ha elaborato l'ipotesi di accusa sulla base della disponibilità degli elementi indiziari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)