Sez. 2, Sentenza n. 3356 del 28/07/1977 (Rv. 386895 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO - PLURALITA DI ATTI DEL DEBITORE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE CONTRO UNO QUALSIASI DI ESSI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO - PLURALITA DI ATTI DEL DEBITORE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE CONTRO UNO QUALSIASI DI ESSI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Agli effetti dell'Azione revocatoria deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che, da solo, non sia quantitativamente tale da far discendere i beni del debitore al di sotto dell'entita del credito o da diminuire le possibilita di adempimento, sempreche si possa dimostrare che esso sia collegato con uno o piu Atti successivi sotto il profilo del consilium fraudis, e cioe quando si possa dimostrare che sia l'atto impugnato che quelli successivi, per il breve periodo di tempo in cui siano stati compiuti e per altri elementi da accertarsi caso per caso, risultino tutti convergenti al risultato lesivo e tutti compresi in una rappresentazione unitaria da parte del debitore, costituendo altrettanti momenti di un preordinato disegno del medesimo.Qualora cio si verifichi, non potendosi separare e considerare isolatamente ciascuno dei vari Atti, l'effetto lesivo che nel tempo si determina a seguito dell'atto successivo, o ultimo della serie, e ricollegabile, nella sostanza, anche al primo o a qualsiasi atto antecedente ed e pertanto possibile l'impugnativa di uno qualsiasi degli Atti della serie, secondo il miglior interesse del creditore attore in revocatoria. A tal fine, l'accertamento del rapporto tra i vari Atti sotto il profilo del loro accomunamento in un unico elemento subbiettivo e indagine di fatto, di Competenza del giudice di merito e insindacabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1841/74, mass n 370055; (Conf 624/65, mass n 311173).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)