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Sez. 1, Sentenza n. 624 del 09/04/1965 (Rv. 311173 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONI) - IN GENERE - NATURA E SCOPO - PLURALITA DI ATTI - IMPUGNAZIONE - CRITERI (FACOLTA DEL).*
Stato
decisa il 1965-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311173-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONI) - IN GENERE - NATURA E SCOPO - PLURALITA DI ATTI - IMPUGNAZIONE - CRITERI (FACOLTA DEL).*

In presenza di piu Atti compiuti uno dopo l'altro, in breve periodo, dal debitore, con l'unico preordinato disegno di rendersi insolvente, il creditore che agisca in revocatoria non e tenuto ad osservare inversamente un ordine di successione nel tempo, agli effetti della prova del danno, e ad impugnare l'ultimo o gli ultimi Atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma puo rivolgere l'impugnativa contro uno qualsiasi dei vari Atti, secondo il proprio interesse, e quindi eventualmente contro quello che abbia maggiore portata economica e nel quale meglio si rivelino gli elementi della frode. (Conf. 1147/40).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)