Sez. 5, Sentenza n. 2734 del 24/02/2001 (Rv. 544173 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | I.L.O.R. - Deducibilità dal reddito recuperato a tassazione - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
L'art. 7, comma sesto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, condiziona la deducibilità dell'I.L.O.R. all'onere della specifica richiesta formulata nella dichiarazione annuale. Pertanto tale imposta non può essere dedotta dal reddito recuperato a tassazione, essendo la sua indeducibilità conseguenza della omessa richiesta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)