Sez. 5, Sentenza n. 12051 del 09/08/2002 (Rv. 556853 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Previste dall'art. 7 del d P.R. n. 599 del 1973 - Richiesta e attestazione del contribuente circa l'esistenza dei requisiti prescritti - Contenute nella dichiarazione annuale dei redditi - Sottoscrizione specifica - Necessità - Esclusione - Sottoscrizione "finale" della dichiarazione dei redditi - Sufficienza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
La richiesta di applicazione delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi dall'art. 7 del d P.R. 29 settembre 1973, n. 599, e l'attestazione del contribuente, prescritta dall'art. 3, tredicesimo comma, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17, circa la sussistenza dei relativi requisiti, quando siano contenute nella dichiarazione dei redditi non sono, in mancanza di espressa previsione di legge, subordinate, a pena di decadenza dal diritto, alla presenza di una autonoma, specifica sottoscrizione nell'apposito riquadro, in quanto l'inserimento nella dichiarazione annuale - contemplato dall'art. 120 del successivo t.u.i.r. del 1986, e da reputarsi consentito anche dalla previgente disciplina del 1973, applicabile nella specie - non lascia dubbi sulla loro provenienza, considerato che la sottoscrizione "finale" certifica la paternità dell'intero documento, del quale il singolo quadro all'uopo predisposto costituisce parte integrante, pure sotto il profilo grafico.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)