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Sez. 1, Sentenza n. 12951 del 05/12/1992 (Rv. 479916 - 01)

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - In genere | Danni da fatto illecito - Risarcimento - Giudizio - Stato estero - Parte - Legittimazione "ad processum" - Ambasciatore - Ammissibilità - Autorizzazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479916-01

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - In genere

Le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato. Ne consegue che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio stato nei giudizi in cui questa sia parte ancorché relativi a rapporti privatistici, come quello in materia di risarcimento dei danni da fatto illecito, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)