Sez. 1, Sentenza n. 11350 del 19/12/1996 (Rv. 501410 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale proprietario del bene - Previa identificazione del trasgressore materiale - Necessità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
Il proprietario della cosa che servì a commettere violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma dovuta anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia stato identificato, posto che la "ratio" di tale responsabilità solidale (prevista dall'art. 6 della legge stessa) non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell'autore della violazione, bensì quella di evitare che la violazione resti impunita quando sia impossibile identificare con certezza tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il proprietario della "cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione" (nella specie, il sindaco di un comune ingiunse il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa al proprietario di un appartamento, per non avere questi dato comunicazione della concessione in locazione dell'appartamento stesso per uno dei mesi estivi, omettendo così di adempiere ad un'ordinanza sindacale che regolamentava l'utilizzazione degli immobili destinati al fitto estivo o stagionale di non residenti. L'ingiunto propose opposizione, sostenendo che le persone rinvenute dai verbalizzanti nell'appartamento vi si trovavano al solo fine di concordare la stipulazione di un contratto di locazione per il successivo mese; stipulazione che, poi, non avvenne. Il pretore annullò l'ingiunzione, osservando che l'infrazione era stata addebitata al proprietario dell'immobile, senza che nell'ordinanza fosse fornita alcuna indicazione circa l'identità dell'autore materiale della trasgressione, privando, così, il proprietario stesso della possibilità di fornire la prova liberatoria espressamente riservatagli dalla legge. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la sentenza pretorile impugnata).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)