Sez. L, Sentenza n. 3502 del 24/05/1986 (Rv. 446444 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ IN FAVORE DEL MARITO NON INVALIDO - SENTENZA N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ IN FAVORE DEL MARITO NON INVALIDO - SENTENZA N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 1980 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, quinto comma, del R.d.l. n. 636 del 1939 (norma che riconosceva la pensione di riversibilità al marito superstite solo se invalido al lavoro, senza esigere lo stesso requisito per l'attribuzione del medesimo trattamento alla moglie superstite) e dell'art. 11 della legge n. 903 del 1977 (norma che - a modifica del detto art. 13 - parificava la posizione del marito a quella della moglie solo se questa fosse deceduta dopo l'entrata in vigore della legge stessa) - l'eliminazione della detta disparità di trattamento opera ex tunc, sempre che si tratti di rapporti non ancora esauriti, e quindi il diritto del marito superstite alla pensione di riversibilità sussiste, pur in Mancanza del requisito dell'Invalidità, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge citata, salve, ovviamente, le conseguenze della prescrizione eventualmente intervenuta nelle more. (Conf 918/86, mass n 444441; (Conf 378/86, mass n 443991; (Conf 131/86, mass n 443782).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)