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Sez. 2, Sentenza n. 11039 del 27/05/2016 (Rv. 640045 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Irregolarità edilizie - Rimedi a favore del promissario acquirente - Legittimazione a chiedere la concessione in sanatoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640045-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di contratto preliminare, il promissario acquirente è legittimato, al fine di sanare l'irregolarità urbanistica dell'immobile promesso ed evitare il rischio della sua demolizione, a presentare istanza di concessione edilizia in sanatoria senza necessità del consenso, od anche contro la volontà, del proprietario del bene, restando distinto il regime della sanatoria, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della concessione edilizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)