Sez. 2, Sentenza n. 3383 del 15/02/2007 (Rv. 594738 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Immobile affetto da vizi - Rimedi a favore del promissario acquirente - Domanda cumulativa di adempimento ex art. 2932 cod. civ. e di eliminazione dei vizi della cosa o di riduzione del prezzo - Ammissibilità - Irregolarità edilizie - Garanzia di cui all'art. 1492 cod. civ. - Applicabilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
In tema di contratto preliminare, il promissario acquirente può esperire, contestualmente all'azione di cui all'art. 2932 cod. civ., anche l'azione di accertamento della esistenza dei vizi chiedendo la eliminazione degli stessi in forma specifica ovvero per equivalente (con domanda di riduzione del prezzo per importo pari alla loro spesa).Pertanto, la presenza di irregolarità edilizie dell'immobile - non conosciute dal promissario acquirente - integra vizi che legittimano la domanda intesa alla loro eliminazione ovvero alla riduzione del prezzo ragguagliabile alla spesa sostenuta per la sanatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)