Sez. U, Sentenza n. 12323 del 29/11/1995 (Rv. 497603 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Assistenza di difensori del libero foro - Inammissibilità ex art. 34 secondo comma R.D. n. 511 del 1946 - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del R.D. 31 maggio 1946 n. 511 - nella parte in cui prevede che nella discussione orale davanti alla Sezione disciplinare del C.S.M. non è ammessa l'assistenza di difensori del libero foro, potendo il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare farsi assistere soltanto da altro magistrato - con riferimento al disposto dell'art. 24 Cost., in quanto la semplice autodifesa dell'incolpato è sufficiente ad assicurare il diritto di difesa di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 34 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)