Sez. U, Sentenza n. 949 del 05/02/1996 (Rv. 495733 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Assistenza di difensori del foro libero - Inammissibilità ex art. 34, comma secondo, R.D. n. 511 del 1946 - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, del R.D. 31 maggio 1946 n. 511 - nella parte in cui prevede che nella discussione orale davanti alla Sezione disciplinare del CSM non è ammessa l'assistenza di difensori del foro libero, potendo il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare farsi assistere soltanto da altro magistrato - atteso che tale norma non è in contrasto con l'art. 24 Cost., sia perché non costituisce menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, avuto riguardo alla specifica competenza e preparazione del difensore, sia perché il diritto di difesa può essere regolato dal legislatore in modo diverso, purché venga assicurato lo scopo e la funzione del diritto stesso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 34 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)