Sez. 2, Sentenza n. 4860 del 30/07/1981 (Rv. 415578 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - GIUDIZIO DINANZI AL PRETORE PER LA REINTEGRAZIONE - CONTESTUALE DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA DELLO STESSO PRETORE PER CONNESSIONE - DECLINATORIA DELLA COMPETENZA IN ORDINE ALL'INTERA CONTROVERSIA PER RAGIONI DI VALORE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITA - LIMITAZIONE ALLA SOLA PRONUNCIA RELATIVA ALL'AZIONE DI SPOGLIO.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - GIUDIZIO DINANZI AL PRETORE PER LA REINTEGRAZIONE - CONTESTUALE DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPETENZA DELLO STESSO PRETORE PER CONNESSIONE - DECLINATORIA DELLA COMPETENZA IN ORDINE ALL'INTERA CONTROVERSIA PER RAGIONI DI VALORE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITA - LIMITAZIONE ALLA SOLA PRONUNCIA RELATIVA ALL'AZIONE DI SPOGLIO.*
Nel giudizio instaurato davanti al pretore per la reintegrazione del possesso la contestuale domanda di risarcimento del danno si appartiene alla Competenza del predetto giudice non ratione materiae, bensi per connessione, ex art 31, secondo comma, cod proc civ, sicche, ove il pretore declini la propria Competenza per ragioni di valore in ordine all'intera controversia, il regolamento di Competenza d'ufficio puo investire utilmente tale pronuncia, soltanto per la parte attinente all'Azione di spoglio, riservata alla Competenza per materia del pretore, restando inammissibile per la parte concernente la domanda risarcitoria atteso che per effetto della suindicata pronunzia la distinzione dei titoli, alla stregua dei quali il pretore poteva conoscere o non dell'una o dell'altra domanda, comporta che la ragione del valore a base della declaratoria di incompetenza per la domanda risarcitoria, in Mancanza di impugnazione, ha reso incontestabile, ai sensi dell'art 44 cod proc civ, la designazione del giudice ad quem. (V 5449/80, mass n 409316; (V 5224/80, mass n 409063; (V 3631/79, mass n 400050; (V 1378/79, mass n 397677; (V 4079/75, mass n 378383).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)