Sez. 5 - , Sentenza n. 877 del 16/01/2019 (Rv. 652193 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Presunzione di solidarietà del cessionario ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 – Presupposti - Prova contraria - Oggetto.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE
In tema di IVA, qualora il cedente non versi l'imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento in forza della presunzione di cui all'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, essendo a tal fine sufficiente l'obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato, ferma la possibilità per lo stesso cessionario di dimostrare la "plausibilità" del prezzo corrisposto, in quanto analogo a quello costantemente pattuito dal cessionario nelle precedenti transazioni con il cedente ovvero praticato anche da altri operatori del mercato di riferimento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)