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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8857 del 29/03/2019 (Rv. 653356 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Cessionario - Solidarietà passiva ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti.
Stato
decisa il 2019-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653356-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE

In tema d'IVA, il cessionario, ove sia soggetto passivo di tale imposta, è solidalmente responsabile con il cedente, ai sensi dell'art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora la cessione, avente ad oggetto i beni individuati dal relativo decreto ministeriale, sia effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale degli stessi ed il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione effettuata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)