Sez. 5 - , Ordinanza n. 8857 del 29/03/2019 (Rv. 653356 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Cessionario - Solidarietà passiva ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE
In tema d'IVA, il cessionario, ove sia soggetto passivo di tale imposta, è solidalmente responsabile con il cedente, ai sensi dell'art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora la cessione, avente ad oggetto i beni individuati dal relativo decreto ministeriale, sia effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale degli stessi ed il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione effettuata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)