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Sez. 1, Sentenza n. 3346 del 20/10/2011 Cc. (dep. 27/01/2012) Rv. 251675 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Procedimento - Parametri di valutazione della condotta dell'istante - Singoli episodi di intemperanza - Diniego della riabilitazione - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251675-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita, non potendosi per contro riconnettere ad un singolo episodio di intemperanza - che non sia espressivo di una generale condotta di vita - valore sintomatico di non completamento dell'emenda. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di riabilitazione, basando la valutazione negativa su alcuni episodi circoscritti temporalmente e connessi a dissidi condominiali, per i quali l'instaurato procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)