Sez. 1, Sentenza n. 11572 del 05/02/2013 Cc. (dep. 12/03/2013) Rv. 255157 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Parametri di valutazione della condotta dell'istante - Assenza di ulteriori elementi negativi - Sufficienza - Esclusione - Prove effettive e costanti di buona condotta - Necessità - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
Ai fini della totale cancellazione di qualsiasi effetto penale della condanna, l'art. 178 cod. pen. esige non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta, con la conseguenza che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a tal proposito, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento può essere apprezzata come prova di valenza contraria a quella richiesta dal legislatore. (In applicazione del principio, è stata rigettata un'istanza relativa a condanna successivamente alla quale erano intervenuti, nei confronti dell'interessato, un'ulteriore condanna per reato non oggetto di "abolitio criminis", l'accertamento di un illecito amministrativo e la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di regolarizzazione della presenza nel territorio nazionale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)