Sez. L, Sentenza n. 7368 del 08/08/1997 (Rv. 506588 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Lavoratori coinvolti dall'attività antisindacale - Trasferimento a titolo particolare dei relativi rapporti nel corso del procedimento - Efficacia della sentenza nei confronti del successore - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti del nuovo datore di lavoro - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Nel caso in cui, dopo l'inizio della procedura di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 legge n. 300 del 1970, un datore di lavoro diverso da quello convenuto in giudizio succeda a titolo particolare in rapporti di lavoro incisi dal denunciato comportamento antisindacale, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tale soggetto, benché lo stesso possa essere coinvolto dai provvedimenti volti a rimuovere gli effetti della condotta antisindacale denunciata, data l'estensione nei confronti del successore degli effetti della sentenza pronunciata contro l'alienante, a norma dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)