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Sez. 1, Sentenza n. 1920 del 10/02/2001 (Rv. 543774 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Acquirente del diritto controverso - Intervento volontario o chiamata nel processo - Ammissibilità - Qualità di litisconsorte necessario - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543774-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

In tema di "legitimatio ad processum", nel caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il procedimento prosegue tra le parti originarie (essendo ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche successive all'inizio della controversia stessa), con la conseguenza che l'acquirente del detto diritto, pur potendo spiegare intervento volontario o essere chiamato in giudizio (art. 106 cod. proc. civ.), non acquista, per ciò solo, la qualità di litisconsorte necessario, sicché risulta validamente pronunciata l'eventuale sentenza che, nei suoi confronti, non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)