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Sez. 2, Sentenza n. 36891 del 28/06/2011 Ud. (dep. 13/10/2011) Rv. 251122 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Patto di quota lite proposto e sottoscritto successivamente alla pronuncia della sentenza che accertava e liquidava l'ammontare del danno - Integrazione del reato di truffa.
Stato
decisa il 2011-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251122-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE

Integra il reato di truffa la condotta dell'avvocato che, approfittando del rapporto fiduciario e dell'estraneità alle questioni giuridiche della persona offesa, proponga e faccia sottoscrivere al proprio assistito - nella specie all'esito di un procedimento civile per risarcimento danni conclusosi con sentenza che accerta e liquida l'ammontare del danno - il patto di quota lite, tacendone l'illiceità nonché l'entità sproporzionata dell'importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)